Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
E' vietalo di porre in commercio, con le denominazioni indicate negli articoli seguenti, prodotti che siano in tutto od in parte non conformi a quanto e' prescritto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 4 giugno 1976
