Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938. Leggi il testo vigente →
L'uso dei colombi viaggiatori pel tiro a volo, e' ammesso, purche' essi siano muniti dei contrassegni prescritti dall'articolo 3 e l'imprenditore sia in grado di dimostrarne il legittimo acquisto o proprieta'.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938
