Norme

Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938. Leggi il testo vigente →

L'uso dei colombi viaggiatori pel tiro a volo, e' ammesso, purche' essi siano muniti dei contrassegni prescritti dall'articolo 3 e l'imprenditore sia in grado di dimostrarne il legittimo acquisto o proprieta'.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3086~art9 · fonte del testo

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