Norme

Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

I colombi viaggiatori d'origine o provenienza straniera dovranno essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza. Qualora tali colombi viaggiatori siano destinati all'allevamento, gli accennati contrassegni devono risultare trascritti sui certificati di proprieta'; da richiedersi e da aggiornarsi con le norme ed agli effetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4; e tale legittimazione non verra' effettuata se i colombi stessi non saranno accompagnati dal certificato di proprieta' del paese di origine.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3086~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari