Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
I colombi viaggiatori d'origine o provenienza straniera dovranno essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza. Qualora tali colombi viaggiatori siano destinati all'allevamento, gli accennati contrassegni devono risultare trascritti sui certificati di proprieta'; da richiedersi e da aggiornarsi con le norme ed agli effetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4; e tale legittimazione non verra' effettuata se i colombi stessi non saranno accompagnati dal certificato di proprieta' del paese di origine.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
