Art. 7
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[1]L'introduzione nel Regno di colombi viaggiatori, qualunque ne sia la destinazione, e' permessa per la specie originaria dei paesi che usano eguale trattamento di reciprocita' con l'Italia; pero' tale introduzione deve essere in ogni caso autorizzata dal Ministero della guerra. La relativa domanda sara' presentata per il tramite della Federazione colombofila italiana, che, nell'inoltrarla, esprimera' il suo parere motivato.
[2]Le lanciate di colombi viaggiatori esteri in Italia non possono effettuarsi in localita' soggette a servitu' militari, ne' in zone militarmente importanti.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
