Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Ciascun colombicultore dovra' comunicare alla Federazione colombofila italiana, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero degli anelli portati dai colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno scaduto, indicando altresi' la sua abitazione e l'ubicazione della sua colombaia.
[2]Nei locali adibiti ai colombi viaggiatori non potranno tenersi colombi di altre specie.
[3]Un elenco riassuntivo di tali indicazioni sara' trasmesso a cura della Federazione stessa, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Ministero della guerra.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
