Norme

Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Gli anelli e i certificati di proprieta' di cui all'art. 3 sono distribuiti a pagamento a coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui e' cenno nell'art. 2, e per cura esclusiva della Federazione colombofila italiana, che vi provvedera' a mezzo dei suoi agenti.

[2]Il prezzo di vendita sara' stabilito dal Ministero della guerra anno per anno, su proposta della Federazione anzidetta, e sara' unico per tutto il Regno.

[3]Tale prezzo, oltre il valore dell'anello, comprendera' una quota spese relativa agli oneri derivanti alla Federazione in conseguenza della presente legge.

[4]Chiunque abbia avuto l'incarico di distribuire gli anelli cui sopra, non potra' cederli che a persona munita della autorizzazione di cui all'art. 2.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3086~art4 · fonte del testo

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