Art. 4
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[2]Il prezzo di vendita sara' stabilito dal Ministero della guerra anno per anno, su proposta della Federazione anzidetta, e sara' unico per tutto il Regno.
[3]Tale prezzo, oltre il valore dell'anello, comprendera' una quota spese relativa agli oneri derivanti alla Federazione in conseguenza della presente legge.
[4]Chiunque abbia avuto l'incarico di distribuire gli anelli cui sopra, non potra' cederli che a persona munita della autorizzazione di cui all'art. 2.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
