Art. 3
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[1]Tutti i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia devono essere muniti dei seguenti contrassegni:
- a)per quelli nati ed allevati in Italia di anello intero, fisso, inviolabile, con impressavi la parola « Italia », l'anno nascita ed un numero d'ordine;
- b)per quelli importati dei contrassegni di cui all'articolo 8.
[2]Corrispondentemente a ciascun anello il proprietario del colombo detiene un certificato di proprieta' conforme ai modelli annessi (allegati 2 e 3).
[3]Ogni colombo viaggiatore s'intende appartenere al colombicultore che risulta dal certificato di proprieta', corrispondente all'anello di cui il colombo e' munito.
[4]Oltre al contrassegno di cui alla lettera a) i colombicultori potranno applicare ai colombi da loro allevati un anello fisso portante il loro nome, cognome e residenza.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
