Norme

Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia devono essere muniti dei seguenti contrassegni:

  • a)per quelli nati ed allevati in Italia di anello intero, fisso, inviolabile, con impressavi la parola « Italia », l'anno nascita ed un numero d'ordine;
  • b)per quelli importati dei contrassegni di cui all'articolo 8.

[2]Corrispondentemente a ciascun anello il proprietario del colombo detiene un certificato di proprieta' conforme ai modelli annessi (allegati 2 e 3).

[3]Ogni colombo viaggiatore s'intende appartenere al colombicultore che risulta dal certificato di proprieta', corrispondente all'anello di cui il colombo e' munito.

[4]Oltre al contrassegno di cui alla lettera a) i colombicultori potranno applicare ai colombi da loro allevati un anello fisso portante il loro nome, cognome e residenza.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3086~art3 · fonte del testo

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