Art. 17
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[1]La presente legge andra' in vigore sei mesi dopo il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco - Martelli - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
