Art. 15
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La sorveglianza e l'esecuzione della presente legge e' data ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza delle Milizie forestale e nazionale, alle guardie giurate comunali ed agli agenti giurati della Federazione colombofila italiana riconosciuti ed autorizzati a termini dell'art. 44 testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690 e del R. decreto 4 giugno 1914, n. 563.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
