Norme

Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

La sorveglianza e l'esecuzione della presente legge e' data ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza delle Milizie forestale e nazionale, alle guardie giurate comunali ed agli agenti giurati della Federazione colombofila italiana riconosciuti ed autorizzati a termini dell'art. 44 testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690 e del R. decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3086~art15 · fonte del testo

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