Norme

Art. 14

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

La meta' dei proventi delle ammende sara' introitata conto entrate dello Stato e l'altra meta' sara' devoluta agenti della forza pubblica che avranno rilevato le trasgressioni.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3086~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari