Art. 13
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[1]L'ammenda di cui ai precedenti articoli e' commutabile nel caso di mancato pagamento in pena restrittiva della liberta' personale a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale. In caso di recidiva per le suddette contravvenzioni la pena pecuniaria sara' triplicata nel minimo e nel massimo e si applichera' inoltre l'arresto sino a tre mesi.
[2]Ogni contravvenzione, anche in caso di effettuato pagamento delle pene, importa, di conseguenza, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, che in nessun caso potra' essere poi riaccordata prima che sia trascorso un anno.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
