Art. 12
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Chiunque trasgredisca le prescrizioni della presente legge e - fermo restando il divieto di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, di cacciare e di prendere, in genere, colombi viaggiatori - chiunque detenga, catturi o tenti di catturare con qualsiasi mezzo, distrugga, o tenti di distruggere colombi viaggiatori che non gli appartengono, ovvero senza autorizzazione introduca nel Regno o tenti di introdurre colombi viaggiatori esteri, sara' punito con ammenda da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene sancite dall'art. 429 del Codice penale e delle disposizioni di legge concernenti la difesa dello Stato e la legge sulla caccia.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
