Art. 11
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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza, ogni volta che lo giudichi necessario, potra' far procedere da agenti o funzionari (accompagnati, ove occorra, da tecnici designati dalla F.C.I.) all'esame di colombi di ogni origine o provenienza destinati alle lanciate e ai tiri, ed all'esame di qualunque colombaia privata, e potra' vietare lanciate e tiri con colombi viaggiatori, e ordinare la chiusura della colombaia privata, ove riscontri infrazioni alle disposizioni della presente legge.
[2]I colombi viaggiatori, sprovvisti in ogni caso di contrassegno, saranno immediatamente uccisi, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalita' comminate dagli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 6 maggio 1998
