I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi gia' di proprieta' dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprieta' dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita. Tale facolta' puo' essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art35 · fonte del testo

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