Art. 28 — Esenzioni doganali

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale, nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attivita' economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorita' consolare. Il beneficio dell'esenzione e' concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale e' dichiarato lo stato di necessita'. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purche' gli stessi ne possano dimostrare la proprieta'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art28 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari