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Nei confronti di coloro che, per effetto della presente legge, abbiano gia' maturato l'anzianita' necessaria all'inquadramento nei ruoli aggiunti, valgono le norme stabilite dall'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Testo in vigore dal 27 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

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