Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari sono compresi negli organici delle armi e corpi cui appartengono.
[2]Se sottotenenti, conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
