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[1]Gli ufficiali nominati in servizio permanente effettivo ai sensi della presente legge e che non siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie militari sono compresi negli organici del ruolo degli ufficiali inferiori con carriera limitata al grado di capitano, istituito con l'art. 28 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2166.
[2]Ad essi si applicano le norme dell'art. 30 del predetto Regio decreto-legge. Se sottotenenti conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
