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I sottotenenti di complemento nominati tali in servizio permanente effettivo ai sensi della presente legge non frequentano i corsi previsti dall'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
