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[1]Gli alto-atesini ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e non abbiano superato l'eta' di 36 anni possono essere nominati in servizio permanente effettivo col grado da essi rivestito e nell'arma e corpo cui appartengono, purche' ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 1939-XVIII.
[2]Ai predetti ufficiali si applicano le disposizioni contenute nelle leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
