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[1]Coloro che, nominati capi fabbricato, non adempiano in tempo di pace agli obblighi stabiliti nella presente legge e a quelli che saranno indicati nel regolamento sono puniti con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto fino ad un mese.
[2]In tempo di guerra la pena e' dell'ammenda in misura non superiore a lire mille, o dell'arresto in misura non superiore a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
[3]L'ammenda e l'arresto di cui al commi precedenti possono essere applicati anche congiuntamente.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
