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[1]La nomina del capo fabbricato viene fatta dall'U.N.P.A. ed e' subordinata al nulla osta dei competenti organi del Partito Nazionale Fascista.
[2]Il capo fabbricato dipende dai comandi rionali dell'U.N.P.A.
[3]Spetta al capo fabbricato provvedere alla applicazione, alla vigilanza ed al controllo di tutte le misure protettive antiaeree, sulla base delle direttive ed istruzioni delle competenti autorita', assumendo, al momento dell'allarme, la direzione e la responsabilita' di tutto quanto concerne la protezione antiaerea. Egli deve inoltre provvedere al collegamento tra il proprietario e gli abitanti della casa con le autorita' preposte alla protezione antiaerea.
[4]Sono di competenza del proprietario dell'edificio l'apprestamento delle opere e dei servizi di protezione antiaerea da attuarsi a sua cura e spese, compresa la fornitura delle maschere antigas al capo fabbricato e alle altre persone addette alla protezione casalinga dell'edificio.
[5]Il capo fabbricato deve essere scelto fra gli abitanti di ambo i sessi di ciascun edificio o gruppo di edifici, non impegnati per i servizi che richiedano il loro allontanamento dall'edificio o gruppi di edifici al momento dell'allarme.
[6]Il capo fabbricato deve aver compiuto l'eta' di anni ventuno e, nel caso venga scelto fra gli abitanti di sesso maschile soggetti ad obblighi di servizio militare, dovra' avere compiuto il 48° anno di eta'. Qualora il capo fabbricate possa essere richiamato alle armi, sara' richiesto alla forza armata di appartenenza la sua indisponibilita' ai fini dell'impiego nelle formazioni militari, sempre che egli non rivesta grado di ufficiale.
[7]I Ministeri militari interessati hanno facolta' di negare la disponibilita' a coloro che, pur non rivestendo grado di ufficiale, appartengono a determinate categorie e specialita'.
[8]Qualora si preveda che il capo fabbricato debba essere impegnato per servizi che impongono, al momento dell'allarme, il suo allontanamento dall'edificio nel quale egli si trova normalmente, dovra' provvedersi alla nomina, con le stesse norme stabilite per il capo fabbricato, di un vice-capo fabbricato che sicuramente possa esplicare in posto le sue funzioni in caso di bisogno.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
