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[1]Nelle localita' che saranno indicate dal Ministero della guerra previa intesa col Ministero della marina per quanto riguarda le localita' comprese nella circoscrizione territoriale delle piazze marittime, in tutti gli edifici o gruppi di edifici adibiti sia isolatamente che promiscuamente ad uso di abitazione, uffici, banche, alberghi, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura e simili, dovra' essere nominato un capo fabbricato.
[2]L'Unione nazionale protezione antiaerea stabilira', caso per caso, i gruppi di edifici per i quali e' sufficiente un solo capo fabbricato.
[3]Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fabbricati adibiti ad uso di uffici e servizi pubblici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici solo quando per i medesimi si sia provveduto con particolari disposizioni.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
