Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 gennaio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 febbraio 1942 al 9 maggio 2025
