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[1]Gli addetti consolari da nominare ai sensi dell'articolo precedente occuperanno altrettanti posti vacanti in ruolo e saranno collocati in graduatoria, con criteri analoghi a quelli dei quali e' regolata la preferenza a parita' di punti, dopo gli addetti consolari gia' in servizio all'atto della loro nomina.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 29 marzo 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 7 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
