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[1]Gli aspiranti dovranno presentare domanda entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al Ministro per la grazia e giustizia corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista e la non appartenenza alla razza ebraica.
[2]All'idoneita' di cui al citato art. 5, n. 6, sono equiparate l'abilitazione al notariato conseguita in un concorso per esami, quella ottenuta secondo le disposizioni dei Regi decreti 31 dicembre 1923-II, n. 2909, e 15 gennaio 1925-IV, n. 27, nonche' quella gia' conseguita presso una Corte d'appello dei territori annessi al Regno.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 6 agosto 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 12 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
