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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]A seguito del riordinamento del Ministero dell'educazione nazionale e della istituzione della Direzione generale dell'Ordine medio, disposti con R. decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 196, l'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, convertito nella legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 69, che stabilisce la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale «Arnaldo Mussolini» per l'assistenza ai professori medi e' sostituito come segue:

[9]L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, e composto di:

  • a)un presidente;
  • b)un rappresentante del Partito nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato;
  • c)il direttore generale dell'Ordine superiore classico;
  • d)il direttore generale dell'Ordine superiore tecnico;
  • e)il direttore generale dell'Ordine medio;
  • f)il fiduciario dell'Associazione fascista della scuola, sezione scuola media;
  • g)un rappresentante del Ministero delle finanze;
  • h)un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
  • i)due insegnanti di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media o d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, uno dei quali designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;
  • l)un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sia corrisposto un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.

[10]«Al Consiglio di amministrazione sono deferite le attribuzioni gia' di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a San Rossore, addi' 30 ottobre 1940-XIX

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL- RICCI

[15]Visto, il Guardassigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 21 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1690~art1 · fonte del testo

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