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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]A seguito del riordinamento del Ministero dell'educazione nazionale e della istituzione della Direzione generale dell'Ordine medio, disposti con R. decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 196, l'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, convertito nella legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 69, che stabilisce la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale «Arnaldo Mussolini» per l'assistenza ai professori medi e' sostituito come segue:
[9]L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, e composto di:
- a)un presidente;
- b)un rappresentante del Partito nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato;
- c)il direttore generale dell'Ordine superiore classico;
- d)il direttore generale dell'Ordine superiore tecnico;
- e)il direttore generale dell'Ordine medio;
- f)il fiduciario dell'Associazione fascista della scuola, sezione scuola media;
- g)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- h)un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- i)due insegnanti di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media o d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, uno dei quali designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;
- l)un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sia corrisposto un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.
[10]«Al Consiglio di amministrazione sono deferite le attribuzioni gia' di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 30 ottobre 1940-XIX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL- RICCI
[15]Visto, il Guardassigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
