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[1]Le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche a coloro che, non avendo ancora concorso alla leva nel Regio esercito, oppure essendo stati riformati, si arruolarono direttamente, dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921, nella Milizia legionaria fiumana ed abbiano ottenuto l'equiparazione di tale servizio a quello prestato nel Regio esercito ai sensi della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1641.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 20 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
