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[1]Il limite massimo di eta' per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento del Regio esercito e' portato a cinquantacinque anni per i sottufficiali e militari di truppa che, appartenendo a classi alle armi od in congedo, abbiano prestato servizio nella Milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 ed abbiano ottenuto l'equiparazione di tale servizio a quello prestato nel Regio esercito ai sensi della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1641.
[2]Oltre a quanto e' disposto dagli articoli 24 e 25 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni, i sottufficiali e militari di truppa indicati nel comma precedente possono ottenere la nomina ad ufficiale di complemento se provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.
[3]Da tale esperimento possono essere dispensati coloro che abbiano conseguito l'idoneita' a sergente.
Testo in vigore dal 20 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
