Art. 2
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[1]I sottotenenti di complemento cosi' nominati saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di tre mesi di servizio di prima nomina.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 novembre 1923.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Diaz.
[6]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1923 al 24 agosto 1924
