Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1923 al 24 agosto 1924. Leggi il testo vigente →

Potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti medici di complemento quegli aspiranti medici di complemento i quali, pur avendo oltrepassato il ventottesimo anno di eta', non abbiano superato il trentaduesimo, e riuniscano i seguenti requisiti:

  • a)abbiano conseguito, non oltre il 31 dicembre 1921, la laurea in medicina e chirurgia;
  • b)abbiano prestato, per almeno due anni, servizio in zona di operazione o anche, per eguale periodo di tempo, in stabilimenti e reparti sanitari territoriali, ma con quattro mesi di servizio presso unita' operanti.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1923 al 24 agosto 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-11-29;2591~art1 · fonte del testo

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