Art. 1
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Potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti medici di complemento quegli aspiranti medici di complemento i quali, pur avendo oltrepassato il ventottesimo anno di eta', non abbiano superato il trentaduesimo, e riuniscano i seguenti requisiti:
- a)abbiano conseguito, non oltre il 31 dicembre 1921, la laurea in medicina e chirurgia;
- b)abbiano prestato, per almeno due anni, servizio in zona di operazione o anche, per eguale periodo di tempo, in stabilimenti e reparti sanitari territoriali, ma con quattro mesi di servizio presso unita' operanti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1923 al 24 agosto 1924
