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Gli ufficiali nominati in base alla presente legge prestano servizio di prima nomina presso un ufficio od un reparto a seconda delle loro attitudini fisiche e vengono, all'atto della nomina stessa, inscritti nel ruolo speciale previsto dall'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397. Gli ufficiali anzidetti sono compresi nel numero medio dei sottotenenti di complemento che possono essere annualmente assunti per tale servizio giusta la legge di bilancio. Ad essi non sono applicabili per il solo titolo acquisito per la nomina ad ufficiale, in base alla presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009
