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I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e degli altri Corpi militari, gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri con grado non inferiore a sottocapoguardia, nonche' gli impiegati promossi o immessi direttamente nel grado 12°, sono collocati in ruolo, alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali, di un posto ai provenienti dal Corpo degli agenti di custodia e di un posto agli impiegati predetti.

Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-02-09;195~art4 · fonte del testo

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