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[1]E' data facolta' al Ministro per la guerra, per l'applicazione della presente legge, di emanare apposite norme esecutive.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 10 aprile 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Gazzera.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
