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[1]Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti fisici e morali prescritti per l'ammissione nell'Arma; e, se militari di truppa, dovranno essere preventivamente ritenuti idonei alla nomina a sottufficiale, a giudizio insindacabile di apposita Commissione, di tre membri, nominata e presieduta dal comandante la legione allievi carabinieri Reali.
[2]I militari in congedo, inoltre, non dovranno avere oltrepassato il 35 anno di eta', all'atto della nomina.
Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
