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[1]Qualora non vi siano concorrenti fra i militari accennati nel precedente articolo, o coloro che si presentano non siano riconosciuti idonei, sara' bandito, sempre con le stesse norme di cui al precedente articolo 1, un nuovo concorso al quale potranno prendere parte i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica - e degli altri Corpi armati - sia in attivita' di servizio che in congedo.
[2]A parita' di voti, l'attivita' di servizio prima, ed il grado piu' elevato dopo, nonche' l'attivita' di servizio in caso anche di parita' di grado, costituiranno titolo di preferenza per la nomina.
Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
