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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Alle disposizioni contenute nell'art. 19 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, sono sostituite le seguenti:
[7]«L'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane ed il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiaggie dello Stato sono riservati alla bandiera nazionale, salvo quando speciali trattati o convenzioni dispongano altrimenti».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 11 luglio 1904.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]C. Mirabello.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
