Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

  • a)lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;
  • b)articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;
  • c)prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati. In tal senso restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;190~artunico · fonte del testo

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