Il primo comma dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito dal seguente: "Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonche' da ogni altra tassa o diritto, le eredita' e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont".

Testo vigente dal 6 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art32 · fonte del testo

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