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Al terzo comma dell'articolo 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e' aggiunto il seguente periodo: "E' fatta salva la facolta' degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla gestione INA-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in proprieta' con garanzia ipotecaria ad alto lavoratore che abbia pagato un'intera annualita' di contributo e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio costruito con il concorso o il contributo dello Stato".

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

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