L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, gia' modificato dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e' sostituito dal seguente: "Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19, il consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni ne' superiore a 20. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente. Il comitato esecutivo puo' disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

  • a)condizioni economiche disagiate del proprietario;
  • b)reddito realizzato dalla villa;
  • c)interesse artistico o storico della villa;
  • d)entita' quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro. Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta".

Testo vigente dal 18 agosto 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-07-07;600~art4 · fonte del testo

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