L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' cosi' modificato: "Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19 il Consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni ne' superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Il Comitato esecutivo puo' disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa. Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo puo' concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale. Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta".

Testo vigente dal 11 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1336~art4 · fonte del testo

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