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A decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' raddoppiato. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".

Testo in vigore dal 28 agosto 1991 al 7 gennaio 2011

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