Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1984 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984: i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1 novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' relativo al proprio grado; i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi stabilito. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, convertito senza modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n.18, ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "in attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984 previsti dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1983 al 21 dicembre 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, convertito senza modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n.18, ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "in attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984 previsti dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;186~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari