Qualora nei porti di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, o in zone con essi collegate, esistano impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, gia' realizzati da enti o societa' pubblici o da privati, il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare le societa' a partecipazione statale di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, a stipulare convenzioni con i proprietari per l'utilizzazione degli impianti. Nel caso in cui l'utilizzazione da parte delle societa' a partecipazione statale renda necessari l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti esistenti, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato ad erogare ai proprietari un contributo fino al 60 per cento delle spese sostenute per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti medesimi.

Testo vigente dal 10 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;986~art3 · fonte del testo

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