Entro il 1 dicembre di ogni anno, a partire dal 1984, il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, determina, con proprio decreto, per i porti previsti nei programmi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nonche' per i porti non compresi nei predetti programmi, le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali, tenuto conto della media mensile di impiego realizzata in ciascun porto nell'anno.

Testo vigente dal 20 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-13;469~art3 · fonte del testo

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