Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1975 al 24 settembre 2015. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi e' confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilita' eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilita' di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potra' essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessita', fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno. E' devoluta a decorrere dal 1 gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione e' prorogata fino al 31 dicembre 1975.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art6 · fonte del testo
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