Art. 47 — Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico appartenenti alle altre carriere ausiliarie
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 253 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale della tabella I dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, ad esclusione di quello con qualifica di capo commesso principale, puo' chiedere, con domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella N dell'allegato I. L'inquadramento e' disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente per coefficiente di stipendio a quella di provenienza, conservando gli inquadrati le anzianita' possedute. Il personale della tabella E dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 puo' chiedere l'inquadramento nel ruolo organico della anzidetta carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. L'inquadramento viene disposto secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nel limite delle disponibilita' di organico esistenti dopo l'applicazione dei precedenti comma, nella qualifica risultante dal seguente quadro di equiparazione: Commesso e usciere capo, agente telefonico di 2ª classe; Usciere, agente telefonico di 3ª classe; Inserviente, allievo agente telefonico. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per gli inservienti per i quali ha effetto dal 1 luglio 1961 o dalla successiva data di nomina nella predetta qualifica. Al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della qualifica, di inquadramento sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore allo stipendio spettante all'atto dell'inquadramento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art47 · fonte del testo
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