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Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Possono essere ammessi ai corsi predetti gli aspiranti di sesso femminile che abbiano una eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni venti e gli aspiranti di sesso maschile d'eta' compresa fra gli anni diciotto e gli anni venticinque". Il quarto comma dell'articolo 10 della suddetta legge n. 119 e' abrogato.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art2 · fonte del testo

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