L'articolo 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono: un elemento caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle piu' larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media".

Testo vigente dal 18 ottobre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-04;669~art1 · fonte del testo

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